La circolare 22/T 2012 chiarisce alcuni dubbi sul fotovoltaico

di | 22 Dicembre 2012

La circolare 22/T 2012La circolare del 22 giugno 2012 emanata dalla direzione centrale dell’agenzia del territorio agli uffici periferici racconta alcuni casi che riguardano il settore del fotovoltaico. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici realizzati su immobili, per poter definire la ruralità degli stessi bisogna tener conto dei seguenti elementi:

  • L’esistenza dell’azienda agricola oppure che l’impianto sia stato realizzato su terreni e beni strumentali che risultino connessi all’attività agricola.
  • L’energia deve essere prodotta dall’imprenditore nell’ambito dell’azienda agricola.
  • L’impianto fotovoltaico deve essere ubicato nello stesso comune in cui è ubicato il terreno agricolo, o in comuni limitrofi.
  • Deve essere soddisfatto almeno uno dei requisiti oggettivi elencati nel paragrafo 4 della circolare n. 32/2009 dell’agenzia delle entrate.

Agli immobili che rientrano nei requisiti citati sopra viene assegnata la categoria “D/10 fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole”. Non è necessaria l’iscrizione in catasto se non viene soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

  • Potenza nominale dell’impianto inferiore ai 3 Kw.
  • La potenza nominale dell’impianto non supera per tre volte il numero degli immobili le cui parti comuni sono servite dall’impianto.
  • Se l’impianto è stato installato al suolo il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento o dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore ai 150 metri quadri.

Gli immobili che ospitano centrali elettriche devono venire accatastati come “D/1 – opifici” ed i pannelli devono essere considerati per determinare la rendita catastale. Non si presenta l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome sia per ciò che riguarda le installazioni integrate sia per ciò che riguarda quelle parzialmente integrate. Bisogna però effettuare una dichiarazione di rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui l’impianto è integrato se questo ne ridetermina il valore in una percentuale superiore del 15 % come minimo.

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