L’indennità di disoccupazione (oridinaria o ridotta)

di | 6 Dicembre 2012

Indennità di disoccupazioneQuando cessa il rapporto lavorativo per scadenza del termine, per licenziamento e a volte per dimissioni, il lavoratore ha diritto ad un aiuto economico chiamato indennità di disoccupazione ordinaria. L’indennità di disoccupazione è un diritto dei lavoratori con contratto a tempo determinato e di quelli con contratto a tempo indeterminato. Essa invece non è un diritto di chi si dimette volontariamente, tranne nel caso delle lavoratrici madri e di tutti quelli che si sono dimessi per una giusta causa. I requisiti per poter accedere all’indennità possono essere di due tipi:

  • Ordinari nel caso in cui il lavoratore possa contare su 1 settimana di contributi versati che risalgono a 2 anni prima della data di cessazione dal lavoro e un anno di contribuzione nei 24 mesi che precedono la data di cessazione dal lavoro;
  • Ridotti se invece il lavoratore ha svolto almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e ha almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.

In ogni caso, il lavoratore deve risultare disoccupato in cerca di occupazione perciò deve fornire al centro per l’impiego della provincia d’appartenenza la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Con i requisiti ordinari l’indennità di disoccupazione viene corrisposta nella misura del 60% per i primi sei mesi, del 50% per altri due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi. La percentuale viene calcolata rispetto alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro e l’importo viene corrisposto ogni mese per un periodo di massimo 8 mesi. Non si ha più diritto a ricevere l’indennità decade nel momento in cui si è destinatari di un nuovo contratto o nel caso in cui si diventi titolare di un trattamento pensionistico diretto. L’indennità con i requisiti ridotti viene corrisposta con un unico versamento pari al 35%  per i primi 120 giorni e al 40% successivamente, fino ad un massimo di 180 giorni. La percentuale viene calcolata rispetto alla retribuzione media percepita giornalmente nell’anno precedente.

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